Medicoop Liguria

Lo Statuto

STATUTO DELLA SOCIETA’ MEDICOOP LIGURIA SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA

 DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ART. 1
E’ costituita la Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata: MEDICOOP LIGURIA SOCIETA’ COOPERATIVA .
La società ha sede in Genova.
Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, sezioni, nel territorio nazionale ed all’estero.

ART. 2
La Società ha durata sino al 31 dicembre 2090; la durata potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria.

 SCOPO – OGGETTO

ART. 3
Ai sensi dell’articolo 2511 c.c. la Società Cooperativa ha scopo mutualistico.
I Medici di Medicina Generale, i pediatri convenzionati e gli specialisti ambulatoriali e gli altri medici non lavoratori dipendenti si associano in Cooperativa allo scopo di:
 qualificare e migliorare la loro professionalità ;
 svolgere attività anche economicamente redditizie;
 Lo strumento cooperativo è un mezzo per:
 ampliare le capacità operative dei Medici di Medicina Generale;
 svolgere attività ed offrire prestazioni di primo livello in oggi delegate, anche impropriamente, ad altre figure, categorie professionali e/o altre organizzazioni “No profit”;
 cogliere tempestivamente opportunità derivanti dalla trasformazione dell’offerta garantita dalle strutture sanitarie pubbliche.
La prestazione dei soci in favore della Cooperativa può avvenire in forma di collaborazione autonoma. Scopo della Cooperativa è prevalentemente quello di offrire ai propri soci la possibilità di fruire, a condizioni vantaggiose, dei servizi svolti a norma del successivo articolo 4. Conseguentemente la tutela dei soci è esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell’ambito delle leggi in materia, degli Statuti Sociali e dei Regolamenti Interni.
Le adesioni agli organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
La Cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell’oggetto sociale, si propone di costituire fondi per il proprio sviluppo tecnologico, strutturazione e potenziamento.
La Cooperativa, esclusa qualunque attività che possa essere in contrasto con le vigenti leggi in materia, in particolare riguardo all’esercizio, in forma societaria di prestazione di assistenza o consulenza in campo medico-sanitario, si propone di svolgere le attività di cui all’ART. 4.
Tra gli scopi sociali rientrano ogni attività e quant’altro nel tempo risulti funzionale ed idoneo ad elevare qualitativamente l’attività di medico in generale e di medico di medicina generale in particolare.

ART. 4
La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:
La Cooperativa ha per oggetto:
 La gestione di servizi tecnico/amministrativi per gli studi dei soci comprese le attività ed i servizi a sostegno di progetti finalizzati, anche sperimentali, concordati sia con le ASL, sia con altri soggetti pubblici o privati.
 Lo studio, la promozione, la collaborazione e l’attuazione sia presso soggetti pubblici che privati di progetti assistenziali relativi alle attività e ai compiti della Medicina Generale che siano utili a migliorare ed incentivare sia sotto il profilo professionale che sotto quello economico l’attività lavorativa dei Medici di Medicina Generale e degli altri medici lavoratori autonomi.
Tali progetti avranno obiettivi:
a) il perfezionamento di percorsi assistenziali propri della medicina generale;
b) miglioramento della qualità delle cure primarie attraverso l’utilizzazione di indici di qualità e
di protocollo assistenziali (linee guida diagnostico-terapeutiche);
c) ottimizzazione dell’uso delle risorse attraverso la piena responsabilizzazione dei Medici con conseguente messa a punto i un sistema di monitoraggio e confronto dei comportamenti dei soci, in particolar modo riguardo a:
• ricoveri ospedalieri,
• consulenze specialistiche,
• diagnostica strumentale e di laboratorio,
• assistenza ambulatoriale e domiciliare,
• assistenza farmaceutica;
d) conseguente messa a punto di criteri di valutazione che permettano di seguire nel tempo le attività prescrittive dei Medici e la qualità dei servizi da loro erogati;
e) promozione di attività di medicina di iniziativa (screening oncologici, vaccinazioni, prevenzione dei comportamenti a rischio, ecc.).
f) La fornitura agli associati di strumenti, tecnologie, metodologie, personale amministrativo, ausiliario e paramedico utili alla professione.
g) La promozione di attività formative e didattiche comprendenti anche un’autonoma attività editoriale finalizzate:
1) all’educazione sanitaria degli assistiti;
2) al miglioramento continuo della qualità dell’assistenza;
3) al raggiungimento degli obiettivi relativi ai progetti proposti dalla cooperativa.
h) L’eventuale organizzazione, anche utilizzando medici o “equipe” mediche esterne alla Cooperativa, di strutture finalizzate alla responsabilità notturna e festiva ed alla sostituzione e turnazione dei soci.
i) La Cooperativa si dota di un sistema informatico col fine di raccogliere, elaborare e diffondere all’interno della stessa i dati raccolti non solo dai soci ma anche da singoli non associati, come da istituzioni, enti e organizzazioni pubbliche e private di qualsiasi tipo. Tali dati elaborati, di proprietà della Cooperativa, possono essere messi a disposizione di altri soggetti pubblici o privati, sempre nello scopo di perseguire la finalità di sviluppo e’ delle attività dell’organizzazione.
j) La promozione di rapporti o convenzioni con le Associazioni del volontariato e della cooperazione sociale per lo svolgimento di attività integrative a quelle della Cooperativa.
k) La gestione in proprio o con convenzionamenti esterni di centri per l’erogazione di servizi sanitari e assistenziali. Le prestazioni potranno essere erogate in regime libero professionale o convenzionale con Enti pubblici o privati, categorie professionali, enti mutualistici e assicurativi, nonchè associazioni, circoli e sodalizi privati di qualsiasi natura. La Cooperativa si riserva di attuare la gestione di forme di convenzionamento anche con il Servizio Sanitario Nazionale alla luce delle possibili modificazioni delle norme di Legge in merito.
l) La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria e bancaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente ai medesimi, nonchè fra loro a solo titolo esemplificativo:
1) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
2) istituire e gestire strutture, servizi, impianti e tutto ciò che è necessario per l’espletamento delle attività sociali;
3) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitale comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;
4) richiedere ed utilizzare le provvidenze dalle strutture comunitarie europee, dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali, nonchè i finanziamenti ed i contributi disposti da Enti od organismi pubblici o privati, interessati allo sviluppo della cooperazione;
5) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, sugli approvigionamenti ed il credito;
6) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;
7) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei;
8) istituire sezioni di soci e forme di coordinamento, anche con appositi uffici, per consentire una reale e costante partecipazione dei soci alla vita della cooperativa e per avere efficienti centri di vita associativa dei soci. La costituzione, le dimensioni e la competenza territoriale delle sezioni soci saranno determinate di volta in volta dal Consiglio e sottoposte a ratifica da parte dell’Assemblea Generale dei soci;
9) ricevere da terzi a titolo di donazione o di comodato d’uso beni idonei al raggiungimento dell’oggetto sociale. Esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale e soltanto nell’ambito dei propri soci, la Cooperativa potrà effettuare la raccolta di prestiti da disciplinare con apposito regolamento. E’ pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i non soci sotto ogni forma.
La Società Cooperativa, oltre a conseguire gli scopi mutualistico in favore dei propri soci, può svolgere qualsivoglia rapporto con i terzi.
 SOCI

ART. 5
Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono essere soci le persone fisiche aventi qualifica di medici di medicina generale (MMG) e che siano inserite negli elenchi del convenzionamento per la medicina di famiglia e interessate al raggiungimento degli scopi sociali ed anche altri medici, in numero non prevalente rispetto ai MMG, purchè non siano lavoratori dipendenti. L’ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all’effettiva partecipazione del socio all’attività economica della cooperativa. L’ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.
L’ammissione del socio è, inoltre, condizionata, sempre secondo le valutazioni del Consiglio di Amministrazione, alla salvaguardia dell’erogazione degli scambi mutualistici in favore dei soci già associati alla Società.
Possono essere ammessi anche soci sovventori, ai sensi dell’
ART. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalla Legge.

ART. 6
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza;
b) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni
legalmente adottate dagli Organismi sociali;
c) impegno al versamento della tassa di ammissione. Ciascun socio cooperatore dovrà inoltre indicare l’ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere che non dovranno comunque mai essere inferiori a 1000 (mille) Euro, né superiore al limite massimo fissato dalla Legge.
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti di cui all’
ART. 5 e l’inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione è comunicata al socio a mezzo raccomandata a.r. e diventa efficace col pagamento della tassa di ammissione.
In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la delibera e comunicarla ai soggetti interessati Il soggetto interessato può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, chiedere al Consiglio di Amministrazione che sul rigetto della propria domanda di ammissione si pronunci l’Assemblea dei soci nella sua prima convocazione. La tassa di ammissione è rappresentata da una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall’ultimo bilancio approvato. Con delibera dell’Assemblea Ordinaria saranno stabilite le modalità per l’ammissione dei soci e gli eventuali privilegi attribuiti.

ART. 7
I soci cooperatori sono obbligati:
1) all’immediato versamento della tassa di ammissione, che non sarà restituita in alcun caso;
2) a sottoscrivere la quota sociale di cui al precedente articolo 6;
3) a versare le quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli;
4) ad operare per il raggiungimento degli obiettivi assegnati loro dalla Cooperativa, preventivamente discussi e concordati negli organi statutari. Nel caso che non vi sia accordo sul percorso stabilito per il raggiungimento degli obiettivi il socio è tenuto a motivare per iscritto le ragioni della sua indisponibilità che saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione. Tale motivazione scritta è dovuta in particolare nei casi di non adesione a progetti di particolare impegno e rilevanza per l’organizzazione. Il Consiglio ha la facoltà di esentare il socio dalla partecipazione al progetto o di confermare l’impegno. Nel caso di inadempienza del socio potrà essere attivata la procedura per l’esclusione.

ART. 8
E’ fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguendo identici scopi sociali esplichino attività concorrente, nonchè senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese.
 RECESSO – DECADENZA – ESCLUSIONE

ART. 9
La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

ART. 10
Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore:
a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b) che non si trovi in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell’attività cooperativa, con un preavviso di almeno trenta giorni.
I soci sovventori hanno diritto di recedere unicamente nei casi e con le modalità previste dall’
ART. 2437 del Codice Civile.

ART. 11
La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci cooperatori o inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente
ART. 5.
Il recesso, la decadenza e l’esclusione producono la loro efficacia con la delibera da parte dell’organo amministrativo e con la conseguente trascrizione a libro soci. Salvo diversa e motivata decisione dell’organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dello scambio mutualistico.

ART. 12
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio cooperatore:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell’ipotesi di cui al successivo punto f);
b) che, senza darne preavviso, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
c) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti’ ad altro titolo verso la Cooperativa;
d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di) incompatibilità previste dall’
ART. 8;
e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
f) che nell’esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall’
ART. 1455 del Codice Civile;
g) che sia condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;
h) che abbia subito condanne che comportino l’interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici;
i) che sia risultato inadempiente ai sensi del comma 4 dell’
ART. 7 del presente statuto.
L’esecuzione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci ai sensi dell’
ART. 2527 del Codice Civile.

ART. 13
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto, mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta. (VEDI ARTICOLO 34 E 35).

ART. 14
I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versato, oltre all’eventuale rivalutazione di cui all’
ART. 7 della Legge n. 59/1992, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all’approvazione del predetto bilancio.
In ogni caso il rimborso sarà liquidato su richiesta scritta dell’interessato.

ART. 15
In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso delle quote da lui effettivamente versate, si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all’approvazione del bilancio dell’esercizio nel corso del uguale si sia verificata la morte.

ART. 16
I soci decaduti, receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere rimborso entro l’anno dalla scadenza dei sei mesi indicati nei precedenti articoli. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione della medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine di un anno e quelle comunque non rimborsate, si, prescrivono a favore del fondo di riserva.
RISTORNI

ART. 17
L’assemblea può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, la restituzione, a titolo di ristorno, di parte del prezzo pagato da ogni singolo socio per l’acquisizione dei beni e/o dei servizi effettuati nell’anno, al cui rapporto la misura del ristorno è proporzionata.
La cooperativa riporta separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all’attività svolta con i soci. Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l’avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell’anno dall’attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate. L’assemblea può deliberare la distribuzione del ristorno, in tutto o in parte, mediante l’aumento proporzionale della singola quota.
 PATRIMONIO SOCIALE

ART. 18
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile e illimitato e formato da:
1. un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore a 500,00 €. Per essere ammesso a soci della società cooperativa i soci devono impegnarsi a sottoscrivere almeno due quote per una somma pari a 1.000,00 €;
2. quote nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore nè superiore ai limiti consentiti dalle leggi
vigenti detenute dai soci sovventori che effettuino conferimenti volti alla costituzione di fondi per lo
sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
b) dalla riserva ordinaria;
c) da eventuali riserve straordinarie, formate, tra l’altro, dalle tasse di ammissione e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;
d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, o investimenti;
e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impegnata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
f) Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni nominative sottoscritte.
Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale nè all’atto del suo scioglimento ai sensi e per gli effetti della Legge 904/1977
ART. 12 e successive modifiche.

ART. 19
Le quote dei soci cooperatori e le azioni nominative sottoscritte dai soci sovventori dovranno essere versate, interamente all’atto della sottoscrizione.
Le quote detenute dai soci cooperatori sono nominative, non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.
Le azioni nominative detenute dai soci sovventori possono essere trasferite soltanto previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione con lettera raccomandata indicando il nominativo dell’acquirente.
Il Consiglio di Amministrazione, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, dovrà pronunciarsi sulla richiesta, indicando l’acquirente alternativo in caso di non gradimento di quello proposto dal socio, o riacquisire le azioni.

ART. 20
L’esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazionedel bilancio, con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza e applicando le norme legali e tributarie, nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il caratterecooperativo della società.
L’Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante l’esercizio sociale. Nel caso di residui passivi l’Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.
L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in misura non inferiore al 3% (tre percento);
c) alla distribuzione ai soci di un dividendo, ragguagliato al capitale effettivamente versato, nella misura che sarà stabilita dall’Assemblea e che non potrà superare, in ogni caso il limite massimo consentito dalle Leggi vigenti per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai sensi e per gli effetti dell’
ART. 2514 cod.civ.;
d) ad eventuale riserva straordinaria.
L’Assemblea che approva il bilancio, può deliberare in deroga alle disposizioni precedenti di destinare i residui attivi alle riserve indivisibili, salvo quanto indicato nelle precedenti lettere a) e b).
 ORGANI SOCIALI

ART. 21
Sono organi della Società:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) i Controlli, se obbligatori per legge o deliberati dalla’Assemblea dei soci;

ART. 22
L’Assemblea dei Soci
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo dell’adunanza presso la sede sociale od anche altrove purchè in Italia la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza e mediante raccomandata o altro mezzo di comunicazione equipollente quali a titolo esemplificativo “posta celere”, “posta prioritaria”, posta, numero di telefax o indirizzo di posta elettronica nmancanza dell’adempimento della suddetta formalità l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l’avviso di convocazione delle assemblee.

ART. 23
L’Assemblea Ordinaria:
1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
2) procede alla nomina delle cariche sociali;
3) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei sindaci;
4) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
5) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
6) delibera sull’istituzione di fondi speciali, compresi quelli per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, sia mediante devoluzione di parte degli utili disponibili, sia mediante l’emissione dei titoli di cui all’articolo 4 della legge n. 59/1992, sia con proventi straordinari;
7) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro 120 giorni per l’approvazione del bilancio ed eccezionalmente, quando ricorrono le condizioni di cui all’
ART. 2364 c.c., entro 180 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, ed eventualmente entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo. L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio, Sindacale, o da almeno un quinto dei soci.
In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. L’Assemblea, a norma di Legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ART. 24
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società in cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 25
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell’alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno un quarto dei soci presenti o rappresentati.

ART. 26
Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l’importo della quota posseduta. Con delibera dell’Assemblea ordinaria saranno stabiliti i criteri di attribuzione del diritto di voto ai soci sovventori e le eventuali modalità di riduzione proporzionale dei voti nel caso in cui venga ad essere superato il limite previsto dall’articolo 4 della Legge n. 59/1992 (ai soci sovventori possono essere attribuiti fino a cinque voti in relazione all’ammontare dei conferimenti, ma i voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci).
Il socio può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro socio, non amministratore, nè sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta: ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio. Le deleghe, la cui validità sarà verificata dal Presidente dell’Assemblea, devono essere menzionate nel verbale dell’Assemblea e conservate fra gli atti sociali.
L’Associazione Nazionale di categoria e le Organizzazioni Cooperative Regionali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell’Assemblea, senza diritto al voto.

ART. 27
L’Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall’assemblea stessa. L’Assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART. 28
Ove si verifichino le condizioni previste dall’
ART. 2540 del Codice Civile in relazione al numero complessivo dei soci raggiunti dalla Cooperativa, alla distanza dei luoghi di lavoro dalla sede sociale, all’importanza degli argomenti da trattare, onde consentire la massima partecipazione dei soci alle Assemblee, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà, in occasione di ciascuna convocazione, di far precedere l’Assemblea generale da Assemblee separate convocate nelle località sedi, anche temporanee, di lavori sociali nei quali, siano occupati non meno di cinquanta soci.
Per simile specie di convocazione dovranno essere osservate le seguenti formalità:
a) le assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dell’Assemblea generale;
b) le date di convocazione per le singole assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse, ma, comunque, la data dell’ultima deve precedere almeno otto giorni quella fissata per la prima convocazione dell’Assemblea generale;
c) anche per le Assemblee separate dovrà essere indicata la data della prima e seconda convocazione che dovrà essere almeno di 24 ore successiva a quella della prima;
d) nell’avviso dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna Assemblea separata, di ciascuna sede anche temporanea di lavori sociali nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci ed, eventualmente, le località di convocazione delle Assemblee separate raggruppanti più sedi di lavori sociali prossimi tra loro, ciascuna delle quali abbia un numero di soci occupati inferiori a 50 (cinquanta);
e) nell’avviso dovrà essere chiaramente indicato che le Assemblee separate sono convocate per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno dell’assemblea generale per l’elezione dei propri delegati a questa Assemblea.
Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell’Assemble generale non preceduta da assemblee separate.
Ogni assemblea separata eleggerà, scegliendoli tra i soci, nella proporzione di uno ogni dieci, o frazione di dieci soci in essa presenti o rappresentati, i propri delegati all’Assemblea generale. I processi verbali delle assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all’unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza e di astensione per ogni deliberazione presa.
Quando si adopera tale forma di convocazione, l’Assemblea Generale sarà costituita dai delegati presenti delle assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuiti e risultante dal processo verbale della rispettiva assemblea separata.
Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti delle assemblee separate condiziona la validità dell’Assemblea generale in prima convocazione ed in seconda convocazione.
Per ogni deliberazione dell’Assemblea il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuato sulla base di quelli riportati nelle singole assemblee separate e risultanti da processi verbali delle Assemblee separate dai rispettivi delegati che siano presenti nell’Assemblea generale.

ART. 29
Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero 5 (cinque) a numero 9 (nove) Consiglieri. I soci sovventori, o mandatari delle persone giuridiche sovventori, possono essere nominati amministratori; la maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I Consiglieri sono dispensati da prestare cauzione, ma assumono gli obblighi e le responsabilità di cui agli artt. 2373-2392 e 2394 del Codice Civile. Spetta all’Assemblea determinare le medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale nonchè, su proposta del Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei membri del Consiglio di Amministrazione che siano chiamati a svolgere incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.Il Consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori,oppure ad un Comitato Esecutivo. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile ed opportuno, oppure quando gli sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, telefax o e-mail da spedirsi non meno di tre giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, telefax o e-mail in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto da almeno due consiglieri oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci ed amministratori o un eventuale direttore, oppure loro parenti od affini fino al terzo grado. Aparità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle segrete, la parità importa la reiezione della proposta.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.
Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) redigere bilanci consuntivi e preventivi;
c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali,compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l’apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti, effetti cambiari e cartolari in genere;
e) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l’attività sociale e stipulare i relativi contratti;
f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l’ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre Cooperative;
g) conferire procure, sia generali che speciali, e nominare un direttore e/o una direzione tecnico operativa, determinandone le funzioni e le responsabilità, della quale direzione fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente;
h) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
i) deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e l’esclusione dei soci;
j) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati all’Assemblea generale.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le: sue attribuzioni e funzioni spettano al Vice Presidente.
Per i punti d) ed f) le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono limitate ad un impegno finanziario non superiore al capitale sociale relativamente alla somma delle quote dei soci. Per impegni superiori le decisioni devono essere ratificate da apposita Assemblea ordinaria.

ART. 30
In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall’
ART. 2386 del Codice Civile.

ART. 31
Il Presidente
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche facoltà di nominare avvocati, procuratori e professionisti in genere, conferendo anche procure alla lite davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte ad un membro del Consiglio.

ART. 32
Il Collegio Sindacale
Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti elettidall’assemblea.
Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
L’assemblea nomina il presidente del collegio stesso I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall’ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2399 c.c.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale , sentito l’interessato.
In caso di morte, di decadenza o rinunzia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l’integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell’organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

ART. 33

Il collegio sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale.
Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’
ART. 2399,c.c. L’organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l’accesso a informazioni riservate.
Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.
I sindaci relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.
Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

ART. 34
Il controllo contabile
Sse obbligatorio per legge o deliberato dall’assemblea dei soci il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del c.c. il revisore incaricato del controllo contabile:
a. verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
b. verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
c. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
la relazione sul bilancio è depositata presso la sede della società a norma dell’articolo 2429. iIl revisore incaricato del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l’attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della società o in luogo diverso stabilito dallo statuto, secondo le disposizioni dell’articolo 2421, terzo comma.

ART. 35
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.
La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell’arbitro.
L’arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L’arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.
Resta fin d’ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell’arbitro vincoleranno le parti.
L’arbitro determinerà come ripartire le spese dell’arbitrato tra le parti Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 36
L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

ART. 37
In caso di estinzione della società, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all’
ART. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.
 DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 38
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

ART. 39
Le clausole mutualistiche di cui agli artt. 3, 19, 22, 39, sono inderogabili e devono essere, di fatto, osservate.

ART. 40
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata queste ultime in quanto compatibili con la disciplina della società cooperativa.